Con la sentenza n. 972 del 1° luglio 2026 il Tribunale di Cosenza ha annullato l'ordinanza-ingiunzione con cui il Garante privacy (provvedimento n. 135 del 13 marzo 2025) aveva sanzionato un ente pubblico per la timbratura geolocalizzata dei dipendenti in smart working. Il Tribunale ha distinto la rilevazione della posizione al solo momento della timbratura, ritenuta legittima nel caso concreto, dal monitoraggio continuo dei lavoratori.
- Il Garante aveva sanzionato con 50.000 € un ente regionale calabrese che rilevava la posizione dei lavoratori agili con un'app di timbratura.
- Il Tribunale di Cosenza ha annullato la sanzione: la posizione era rilevata solo alla timbratura e con verifiche a campione, non in modo continuo.
- È la decisione di un tribunale su un caso specifico: restano i principi del GDPR, l'informativa ai dipendenti e la proporzionalità.
- Noi abbiamo scelto presenze senza GPS per semplicità e fiducia, non perché la geolocalizzazione sia vietata.

Il caso
La vicenda riguarda ARSAC, azienda regionale calabrese per lo sviluppo e i servizi in agricoltura. L'ente usava un'applicazione di timbratura da remoto che registrava la posizione geografica dei dipendenti in lavoro agile, per verificare che lavorassero dai luoghi indicati nell'accordo individuale. Secondo le ricostruzioni pubblicate, una dipendente autorizzata a lavorare da tre luoghi indicati in anticipo era risultata altrove durante alcuni controlli, e ne era nato un procedimento disciplinare.
Il Garante per la protezione dei dati personali, con il provvedimento n. 135 del 13 marzo 2025, aveva inflitto all'ente una sanzione di 50.000 €. L'ente ha fatto opposizione davanti al Tribunale civile di Cosenza, che con la sentenza n. 972 del 1° luglio 2026 gli ha dato ragione.
| Data | Cosa succede |
|---|---|
| 13 marzo 2025 | Provvedimento del Garante n. 135: sanzione di 50.000 € all'ente |
| Dopo il provvedimento | L'ente propone opposizione davanti al Tribunale di Cosenza |
| 1° luglio 2026 | Sentenza n. 972: ordinanza-ingiunzione annullata, spese a carico del Garante |
Cosa aveva detto il Garante
In sintesi, il Garante aveva ritenuto il trattamento dei dati di localizzazione non conforme alle regole: secondo le sintesi pubblicate dalla stampa specializzata, aveva contestato la mancanza di un'adeguata base giuridica, carenze nell'informativa ai dipendenti, la mancata valutazione d'impatto e il mancato rispetto dei principi di minimizzazione e proporzionalità, richiamando anche i limiti dell'art. 4 dello Statuto dei lavoratori sui controlli a distanza. Secondo il Garante non bastava che l'uso dell'app fosse stato oggetto di un accordo sindacale.
Cosa ha deciso il Tribunale
Il Tribunale ha guardato a come funzionava concretamente il sistema e ha valorizzato tre elementi, riportati dai commenti alla sentenza:
- Posizione rilevata solo alla timbratura. L'app registrava le coordinate al momento della marcatura di entrata e uscita, non durante la giornata.
- Verifiche solo a campione. Gli ulteriori controlli erano occasionali e preceduti da una telefonata, non un tracciamento prolungato e indiscriminato.
- Strumento di registrazione delle presenze. Il sistema è stato ricondotto agli strumenti di registrazione di accessi e presenze dell'art. 4 c. 2 dello Statuto, per i quali non serve l'accordo sindacale, fermo l'obbligo di informare i lavoratori; nel caso c'erano comunque accordo sindacale e informazione ai dipendenti.
Su queste basi il Tribunale ha accolto l'opposizione, annullato l'ordinanza-ingiunzione e la successiva richiesta di pagamento, e condannato il Garante alle spese.
Cosa significa per un'azienda privata
La sentenza è importante perché è tra le prime a esaminare la timbratura geolocalizzata nel lavoro agile, ma va letta per quello che è: la decisione di un singolo tribunale su un caso specifico, che riguardava un ente pubblico. Non è una regola generale e non dice che ogni sistema con GPS vada bene.
Per un'azienda privata restano fermi alcuni punti, qualunque sistema si scelga:
- Minimizzazione dei dati. Si raccolgono solo i dati necessari allo scopo dichiarato.
- Informativa ai dipendenti. L'art. 4 c. 3 dello Statuto rende utilizzabili le informazioni solo se il lavoratore è stato adeguatamente informato su modalità d'uso degli strumenti e controlli.
- Coerenza con l'accordo individuale. L'art. 21 della L. 81/2017 chiede che l'accordo disciplini il potere di controllo: il sistema di presenze va descritto lì.
- Proporzionalità. Più un sistema è invasivo, più deve essere giustificato. Un monitoraggio continuo della posizione è una cosa molto diversa da un dato raccolto al momento della timbratura.
Le scelte possibili
| Opzione | Pro | Contro |
|---|---|---|
| Presenze senza posizione | Pochi dati, informativa semplice, nessuna discussione sulla posizione, più fiducia | Non verifica il luogo da cui si lavora |
| Posizione solo al momento della timbratura | Verifica puntuale del luogo dichiarato | Più adempimenti (informativa dettagliata, valutazioni privacy), possibili contestazioni |
| Tracciamento continuo | Nessuno, per le esigenze di una PMI | È proprio ciò da cui la sentenza ha distinto il caso: invasivo e difficile da giustificare |
La nostra scelta: presenze senza GPS
Il sistema di presenze di smart-working.me non legge e non salva la posizione: né GPS, né indirizzo, né rete. È una scelta di prodotto, non una tesi giuridica: per sapere che una persona sta lavorando basta la sua timbratura insieme ai risultati del lavoro. Meno dati raccolti significano meno adempimenti per l'azienda e più fiducia da parte dei dipendenti.
Il gestionale che usiamo, ilmiolavoro, prevede una verifica della sede solo per chi lavora fuori sede (cantieri, assistenza a domicilio), spenta di base e mai attiva in smart working. Come funziona nel dettaglio lo spieghiamo nella pagina sulla rilevazione presenze in smart working; come si descrivono i controlli nell'accordo, nella guida all'accordo di smart working.
Domande frequenti
La geolocalizzazione in smart working è vietata?
Non si può dire che sia vietata: il Tribunale di Cosenza ha annullato il provvedimento del Garante, distinguendo la rilevazione della posizione al momento della timbratura dal monitoraggio continuo. Restano obblighi di informativa, minimizzazione e proporzionalità.
La sentenza vale per tutte le aziende?
È la decisione di un singolo tribunale su un caso specifico, che riguardava un ente pubblico: è un orientamento importante, non una regola generale. Conviene valutare il proprio caso.
Serve l'accordo sindacale per timbrare con l'app?
Per gli strumenti di registrazione di accessi e presenze l'art. 4 c. 2 dello Statuto dei lavoratori non lo richiede, ma serve un'informazione adeguata ai lavoratori. Se lo strumento raccoglie altri dati, il discorso cambia.
Perché voi non usate il GPS?
Perché per sapere se una persona sta lavorando basta la timbratura insieme ai risultati del lavoro: meno dati raccolti, meno adempimenti, più fiducia. È una scelta di prodotto, non perché la geolocalizzazione sia vietata.
Prova le presenze senza GPS per 30 giorni
Su un reparto fino a 5 persone, con il pacchetto Coordinare e senza toccare il numero dell'azienda.
Chiedi la provaFonti: Tribunale di Cosenza, sentenza n. 972 del 1° luglio 2026 (scheda su Edotto, testo per utenti registrati) · EcNews, legittimo il controllo non continuativo · QuiFinanza, la sentenza su smart working e geolocalizzazione · PMI.it, geolocalizzazione dei dipendenti in smart working · L. 300/1970, art. 4 (Normattiva) · L. 81/2017, art. 21 (Normattiva)