Dal 7 aprile 2026 la legge 11 marzo 2026, n. 34 (art. 11) ha inserito nel Testo unico sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008, art. 3 c. 7-bis) l'obbligo, per il lavoro agile svolto in luoghi che non sono nella disponibilità del datore, di consegnare al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, almeno una volta l'anno, un'informativa scritta sui rischi generali e specifici. Se manca, il datore di lavoro rischia l'arresto da 2 a 4 mesi o l'ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 €.
- L'informativa annuale esisteva già (L. 81/2017, art. 22): la novità è che ora è dentro il Testo unico sulla sicurezza, con sanzione penale.
- Va consegnata per iscritto al lavoratore agile e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), almeno ogni anno.
- La sanzione riguarda il datore di lavoro, non il lavoratore.
- Il lavoratore resta tenuto a cooperare alle misure di prevenzione predisposte dall'azienda.

Cosa dice la nuova norma
La legge 11 marzo 2026, n. 34, «Legge annuale sulle piccole e medie imprese», è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2026 ed è in vigore dal 7 aprile 2026. L'articolo 11, intitolato alla salute e sicurezza nelle prestazioni in modalità agile, ha fatto due cose:
- Ha aggiunto il comma 7-bis all'art. 3 del D.Lgs. 81/2008. Per il lavoro agile prestato in ambienti che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore, gli obblighi di sicurezza compatibili con questa modalità, in particolare quelli sui videoterminali, sono assicurati con la consegna al lavoratore e all'RLS, almeno una volta l'anno, di un'informativa scritta che individua i rischi generali e quelli specifici.
- Ha modificato l'art. 55 c. 5 lett. c) dello stesso decreto. La violazione del nuovo obbligo entra nel sistema sanzionatorio del Testo unico, con una sanzione penale a carico del datore di lavoro.
L'obbligo di informativa non nasce oggi: l'art. 22 della L. 81/2017 lo prevede dal 2017. Quello che cambia è il peso: prima era un obbligo senza una sanzione specifica, ora la mancata consegna è un reato contravvenzionale.
Cosa rischia chi non la consegna
Due precisazioni utili, perché in rete circolano versioni imprecise:
- Il lavoratore non rischia nulla per non aver ricevuto l'informativa. Ha però l'obbligo, già previsto dalla legge, di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore.
- La norma non prevede importi «per lavoratore». La pena è quella indicata sopra. È diverso dalla sanzione per la mancata comunicazione al Ministero, che la legge calcola espressamente su ogni lavoratore interessato.
L'obbligo vale per tutte le aziende che hanno lavoratori in modalità agile, non solo per le PMI, anche se è contenuto nella legge annuale sulle piccole e medie imprese.
Cosa deve contenere
La legge chiede che l'informativa individui i rischi generali e i rischi specifici legati al modo in cui la persona lavora fuori sede, con un'attenzione particolare ai videoterminali. Non fissa uno schema. Questa è la struttura in otto sezioni che proponiamo alle aziende che seguiamo: è un punto di partenza da adattare con chi si occupa della sicurezza in azienda.
| Sezione | Cosa scrivere |
|---|---|
| 1. Riferimenti | Norme (L. 81/2017 art. 22, D.Lgs. 81/2008 art. 3 c. 7-bis), azienda, lavoratore, data |
| 2. Scelta del luogo | Requisiti minimi dei luoghi in cui lavorare: stabilità, illuminazione, aerazione, assenza di pericoli evidenti |
| 3. Videoterminale | Posizione dello schermo, distanza, sedia, piano di lavoro; pause o cambi di attività; in mancanza di regole del contratto collettivo, 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa (art. 175 D.Lgs. 81/2008) |
| 4. Dispositivi portatili | Uso del notebook per periodi lunghi, tastiera e mouse esterni, telefono e cuffie |
| 5. Impianti elettrici | Prese, prolunghe, multiprese, cavi, apparecchi danneggiati |
| 6. Lavoro all'aperto e spostamenti | Calore, sole, luoghi pubblici, tragitti |
| 7. Aspetti organizzativi | Orari, pause, disconnessione, rischio di isolamento, a chi rivolgersi |
| 8. Infortuni e cooperazione | Come segnalare un infortunio, dovere del lavoratore di cooperare, firma per ricevuta |
I rischi informatici (furto di dati, phishing, PC non aggiornati) sono un tema diverso dalla sicurezza sul lavoro e non vanno confusi con l'informativa: se vuoi approfondire la protezione dei PC dei dipendenti, il gruppo Helpwebnet se ne occupa con Cochise, sicurezza informatica aziendale.
Come consegnarla e dimostrarlo
- Consegna scritta. Carta firmata per ricevuta, oppure invio elettronico con un sistema che registri data e conferma di lettura.
- Destinatari. Ogni lavoratore agile e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
- Quando. All'avvio dello smart working per chi inizia e poi almeno una volta l'anno; di nuovo se cambiano in modo rilevante luoghi o strumenti.
- Archivio. Conserva le ricevute nello stesso fascicolo di accordo e comunicazione al Ministero.
Collegamento con DVR, RSPP e formazione
Per il lavoro agile fuori dai locali aziendali la legge considera assolti con l'informativa gli obblighi di sicurezza «compatibili» con questa modalità. Restano gli adempimenti generali dell'azienda: valutazione dei rischi e relativo documento, formazione, sorveglianza sanitaria dove prevista. Conviene che il documento di valutazione dei rischi citi lo smart working e che l'informativa sia coerente con esso. Se in azienda c'è un responsabile del servizio di prevenzione e protezione, è la persona giusta per rivedere il testo.
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Il promemoria annuale
Nel pacchetto Tutto in regola trovi il kit documentale per lo smart working (modello di accordo, informativa, regole d'uso degli strumenti) da adattare con il consulente, e il promemoria delle scadenze. Gli altri due adempimenti sono spiegati nelle guide all'accordo e alla comunicazione al Ministero.
Domande frequenti
Ogni quanto va consegnata l'informativa?
Almeno una volta l'anno, e comunque all'avvio dello smart working per chi inizia. Conviene rinnovarla anche quando cambiano in modo rilevante luoghi o strumenti di lavoro.
Il lavoratore rischia qualcosa se non la riceve?
No. La sanzione penale (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 €) è a carico del datore di lavoro. Il lavoratore deve però cooperare alle misure di prevenzione predisposte dall'azienda.
Basta l'informativa per essere in regola con la sicurezza?
Per il lavoro agile fuori dai locali aziendali la legge considera assolti con l'informativa gli obblighi compatibili con questa modalità. Restano la valutazione dei rischi, la formazione e gli altri adempimenti generali dell'azienda.
Va consegnata anche al RLS?
Sì. L'art. 3 c. 7-bis del D.Lgs. 81/2008 prevede la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Da quando è in vigore la sanzione?
Dal 7 aprile 2026, data di entrata in vigore della legge 11 marzo 2026 n. 34, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2026.
Informativa pronta e promemoria annuale
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Prenota il check-up gratuitoFonti: L. 11 marzo 2026 n. 34, art. 11 (Normattiva) · D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, artt. 3, 55, 175 (Normattiva) · L. 81/2017, art. 22 (Normattiva) · Ministero della Difesa, circolare sull'informativa dopo la L. 34/2026 · PuntoSicuro, cosa cambia con la legge PMI