Chi lavora in smart working è assicurato INAIL come in ufficio. La L. 81/2017 (art. 23) copre gli infortuni legati ai rischi della prestazione resa fuori dai locali aziendali e quelli nel tragitto tra casa e il luogo scelto per lavorare, se la scelta è dettata da esigenze di lavoro o di conciliazione e risponde a criteri di ragionevolezza. Resta escluso il cosiddetto rischio elettivo.
- La copertura INAIL vale anche per il lavoro svolto fuori dai locali aziendali (L. 81/2017, art. 23 c. 2).
- In itinere: coperto il tragitto casa-luogo scelto, se la scelta è motivata e ragionevole (art. 23 c. 3).
- Escluso il rischio elettivo, cioè quello che il lavoratore si crea per scelte estranee al lavoro.
- Il datore denuncia l'infortunio all'INAIL entro 2 giorni da quando ne ha notizia, se la prognosi supera 3 giorni.
- Informativa annuale sulla sicurezza e presenze registrate aiutano a ricostruire i fatti.

Cosa dice la legge
Le regole sono due commi dell'art. 23 della L. 81/2017:
| Comma | Cosa prevede |
|---|---|
| 2 | Il lavoratore agile ha diritto alla tutela contro infortuni e malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione resa all'esterno dei locali aziendali |
| 3 | È tutelato anche l'infortunio nel normale percorso di andata e ritorno tra l'abitazione e il luogo scelto per lavorare fuori dai locali aziendali, quando la scelta è dettata da esigenze connesse alla prestazione o dalla necessità di conciliare vita e lavoro e risponde a criteri di ragionevolezza |
L'INAIL ha dato le istruzioni operative con la circolare n. 48 del 2 novembre 2017: dal punto di vista assicurativo il lavoro agile non è un elemento di differenziazione rispetto a chi lavora in sede, con il solo limite del rischio elettivo; sono coperte anche le attività prodromiche e accessorie alla prestazione. Se il lavoratore era già assicurato per le stesse mansioni, l'azienda non deve fare denunce assicurative aggiuntive.
Casi pratici: cosa è coperto e cosa no
Ogni infortunio si valuta caso per caso. Questi esempi mostrano il ragionamento che si segue, non un esito garantito.
| Situazione | Orientamento | Perché |
|---|---|---|
| Inciampa nel cavo del portatile mentre si alza dalla postazione in orario di lavoro | Di regola coperto | Rischio connesso alla prestazione |
| Cade dalle scale di casa mentre va a prendere la stampante per un documento di lavoro | Di regola coperto | Attività accessoria alla prestazione |
| Si ferisce cucinando il pranzo nella pausa | In genere non coperto | Attività della vita privata, non legata al lavoro |
| Incidente in bicicletta nel tragitto da casa a un coworking scelto perché in casa non c'è una connessione stabile | Di regola coperto | Scelta motivata dal lavoro e ragionevole |
| Incidente nel tragitto verso una località di vacanza scelta come luogo di lavoro senza esigenze di lavoro o di conciliazione | Probabilmente non coperto | Manca la ragionevolezza della scelta |
| Infortunio durante una fascia di disconnessione, facendo altro | In genere non coperto | Fuori dalla prestazione |
Cosa può escludere la copertura
- Rischio elettivo. È il rischio che il lavoratore si crea da solo, con comportamenti abnormi o estranei al lavoro. La circolare INAIL lo indica come unico limite specifico.
- Attività private. Faccende domestiche, cura dei figli, commissioni personali durante l'orario non diventano lavoro solo perché si è in smart working.
- Scelta del luogo non ragionevole. Per l'infortunio in itinere la legge chiede che il luogo sia scelto per esigenze di lavoro o di conciliazione e con criteri di ragionevolezza.
Cosa deve fare l'azienda
- Comunicazione al Ministero del Lavoro. Nominativi, data di inizio e di cessazione del lavoro agile entro cinque giorni (L. 81/2017, art. 23 c. 1); i dati sono resi disponibili all'INAIL. Come si fa è spiegato nella guida alla comunicazione dello smart working.
- Informativa scritta sulla sicurezza al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, almeno una volta l'anno: dal 7 aprile 2026 l'obbligo è anche nel Testo unico sulla sicurezza, con sanzione penale per il datore. I dettagli nella guida all'informativa sicurezza.
- Procedura di segnalazione. Il lavoratore deve sapere a chi e come comunicare subito un infortunio, anche se sembra lieve.
- Denuncia all'INAIL. Per gli infortuni con prognosi superiore a tre giorni, il datore di lavoro la invia entro due giorni da quando ne ha avuto notizia, con i riferimenti del certificato medico trasmesso dal medico all'INAIL; entro 24 ore in caso di morte o pericolo di morte (D.P.R. 1124/1965, art. 53).
- Raccolta dei fatti. Giorno, ora, luogo, cosa stava facendo, eventuali testimoni: servono per la denuncia, che deve indicare causa e circostanze.
Perché le presenze registrate aiutano
Nella denuncia vanno indicati giorno e ora dell'infortunio e le ore lavorate nei giorni precedenti. Se il lavoratore registra inizio e fine della giornata, è più semplice dimostrare che l'evento è avvenuto durante l'attività lavorativa, e altrettanto semplice riconoscere quando non lo è. Con smart-working.me le presenze da remoto si registrano senza localizzazione: serve sapere quando si lavora, non dove si trova la persona minuto per minuto.
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Domande frequenti
Se cado in casa mentre lavoro è infortunio sul lavoro?
Può esserlo se l'evento è collegato ai rischi della prestazione lavorativa, per esempio inciampando nei cavi della postazione. Non lo è, in genere, se avviene durante attività private come cucinare o fare le faccende. Si valuta caso per caso.
Il tragitto verso un coworking è coperto?
Sì, se la scelta del luogo è dettata da esigenze di lavoro o dalla necessità di conciliare vita e lavoro e risponde a criteri di ragionevolezza (L. 81/2017, art. 23 c. 3).
L'azienda deve fare una denuncia INAIL particolare per lo smart working?
No, se il lavoratore era già assicurato per le stesse mansioni: lo ha chiarito l'INAIL con la circolare n. 48/2017. Restano la comunicazione al Ministero del Lavoro e, in caso di infortunio, la denuncia ordinaria.
Entro quando va denunciato l'infortunio?
Per gli infortuni con prognosi superiore a tre giorni il datore di lavoro lo denuncia all'INAIL entro due giorni da quando ne ha avuto notizia; entro 24 ore se c'è morte o pericolo di morte.
Le presenze registrate servono in caso di infortunio?
Sì, aiutano a ricostruire quando è avvenuto l'evento rispetto all'orario di lavoro. Non sono decisive da sole: la valutazione spetta all'INAIL.
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