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Infortunio in smart working: copertura INAIL, casi pratici e obblighi del datore

Aggiornato il 6 ottobre 2026A cura del team HelpwebnetLettura: 6 minuti

Chi lavora in smart working è assicurato INAIL come in ufficio. La L. 81/2017 (art. 23) copre gli infortuni legati ai rischi della prestazione resa fuori dai locali aziendali e quelli nel tragitto tra casa e il luogo scelto per lavorare, se la scelta è dettata da esigenze di lavoro o di conciliazione e risponde a criteri di ragionevolezza. Resta escluso il cosiddetto rischio elettivo.

In breve
  • La copertura INAIL vale anche per il lavoro svolto fuori dai locali aziendali (L. 81/2017, art. 23 c. 2).
  • In itinere: coperto il tragitto casa-luogo scelto, se la scelta è motivata e ragionevole (art. 23 c. 3).
  • Escluso il rischio elettivo, cioè quello che il lavoratore si crea per scelte estranee al lavoro.
  • Il datore denuncia l'infortunio all'INAIL entro 2 giorni da quando ne ha notizia, se la prognosi supera 3 giorni.
  • Informativa annuale sulla sicurezza e presenze registrate aiutano a ricostruire i fatti.
Giovane donna in felpa bianca seduta sui gradini di casa con il portatile sulle ginocchia
Anche a casa si è assicurati INAIL: conta il legame dell'evento con il lavoro.

Cosa dice la legge

Le regole sono due commi dell'art. 23 della L. 81/2017:

CommaCosa prevede
2Il lavoratore agile ha diritto alla tutela contro infortuni e malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione resa all'esterno dei locali aziendali
3È tutelato anche l'infortunio nel normale percorso di andata e ritorno tra l'abitazione e il luogo scelto per lavorare fuori dai locali aziendali, quando la scelta è dettata da esigenze connesse alla prestazione o dalla necessità di conciliare vita e lavoro e risponde a criteri di ragionevolezza

L'INAIL ha dato le istruzioni operative con la circolare n. 48 del 2 novembre 2017: dal punto di vista assicurativo il lavoro agile non è un elemento di differenziazione rispetto a chi lavora in sede, con il solo limite del rischio elettivo; sono coperte anche le attività prodromiche e accessorie alla prestazione. Se il lavoratore era già assicurato per le stesse mansioni, l'azienda non deve fare denunce assicurative aggiuntive.

Casi pratici: cosa è coperto e cosa no

Ogni infortunio si valuta caso per caso. Questi esempi mostrano il ragionamento che si segue, non un esito garantito.

SituazioneOrientamentoPerché
Inciampa nel cavo del portatile mentre si alza dalla postazione in orario di lavoroDi regola copertoRischio connesso alla prestazione
Cade dalle scale di casa mentre va a prendere la stampante per un documento di lavoroDi regola copertoAttività accessoria alla prestazione
Si ferisce cucinando il pranzo nella pausaIn genere non copertoAttività della vita privata, non legata al lavoro
Incidente in bicicletta nel tragitto da casa a un coworking scelto perché in casa non c'è una connessione stabileDi regola copertoScelta motivata dal lavoro e ragionevole
Incidente nel tragitto verso una località di vacanza scelta come luogo di lavoro senza esigenze di lavoro o di conciliazioneProbabilmente non copertoManca la ragionevolezza della scelta
Infortunio durante una fascia di disconnessione, facendo altroIn genere non copertoFuori dalla prestazione

Cosa può escludere la copertura

Nota. Indicare nell'accordo i luoghi esclusi o i requisiti minimi dei luoghi di lavoro aiuta tutti: il lavoratore sa cosa ci si aspetta, l'azienda ha un riferimento per valutare la ragionevolezza della scelta. Vedi la guida all'accordo di smart working.

Cosa deve fare l'azienda

  1. Comunicazione al Ministero del Lavoro. Nominativi, data di inizio e di cessazione del lavoro agile entro cinque giorni (L. 81/2017, art. 23 c. 1); i dati sono resi disponibili all'INAIL. Come si fa è spiegato nella guida alla comunicazione dello smart working.
  2. Informativa scritta sulla sicurezza al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, almeno una volta l'anno: dal 7 aprile 2026 l'obbligo è anche nel Testo unico sulla sicurezza, con sanzione penale per il datore. I dettagli nella guida all'informativa sicurezza.
  3. Procedura di segnalazione. Il lavoratore deve sapere a chi e come comunicare subito un infortunio, anche se sembra lieve.
  4. Denuncia all'INAIL. Per gli infortuni con prognosi superiore a tre giorni, il datore di lavoro la invia entro due giorni da quando ne ha avuto notizia, con i riferimenti del certificato medico trasmesso dal medico all'INAIL; entro 24 ore in caso di morte o pericolo di morte (D.P.R. 1124/1965, art. 53).
  5. Raccolta dei fatti. Giorno, ora, luogo, cosa stava facendo, eventuali testimoni: servono per la denuncia, che deve indicare causa e circostanze.

Perché le presenze registrate aiutano

Nella denuncia vanno indicati giorno e ora dell'infortunio e le ore lavorate nei giorni precedenti. Se il lavoratore registra inizio e fine della giornata, è più semplice dimostrare che l'evento è avvenuto durante l'attività lavorativa, e altrettanto semplice riconoscere quando non lo è. Con smart-working.me le presenze da remoto si registrano senza localizzazione: serve sapere quando si lavora, non dove si trova la persona minuto per minuto.

Attenzione. Una presenza registrata non prova da sola che un infortunio sia indennizzabile, e la sua assenza non lo esclude. La decisione spetta all'INAIL, sulla base di tutti gli elementi.

Preferisci parlarne a voce? Chiamaci allo 081 1818 7885 o scrivi a smartworking@helpwebnet.com.

Domande frequenti

Se cado in casa mentre lavoro è infortunio sul lavoro?

Può esserlo se l'evento è collegato ai rischi della prestazione lavorativa, per esempio inciampando nei cavi della postazione. Non lo è, in genere, se avviene durante attività private come cucinare o fare le faccende. Si valuta caso per caso.

Il tragitto verso un coworking è coperto?

Sì, se la scelta del luogo è dettata da esigenze di lavoro o dalla necessità di conciliare vita e lavoro e risponde a criteri di ragionevolezza (L. 81/2017, art. 23 c. 3).

L'azienda deve fare una denuncia INAIL particolare per lo smart working?

No, se il lavoratore era già assicurato per le stesse mansioni: lo ha chiarito l'INAIL con la circolare n. 48/2017. Restano la comunicazione al Ministero del Lavoro e, in caso di infortunio, la denuncia ordinaria.

Entro quando va denunciato l'infortunio?

Per gli infortuni con prognosi superiore a tre giorni il datore di lavoro lo denuncia all'INAIL entro due giorni da quando ne ha avuto notizia; entro 24 ore se c'è morte o pericolo di morte.

Le presenze registrate servono in caso di infortunio?

Sì, aiutano a ricostruire quando è avvenuto l'evento rispetto all'orario di lavoro. Non sono decisive da sole: la valutazione spetta all'INAIL.

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Fonti: L. 81/2017, art. 23 (Normattiva) · INAIL, circolare n. 48 del 2 novembre 2017 · D.P.R. 1124/1965, art. 53 (Normattiva)